GEWISS STADIUM - NORME COMPORTAMENTALI E REGOLAMENTO D’USO/ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
Importante: l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio è espressamente soggetta all’implicita accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Nazionale Professionisti FIGC, dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’ingresso nello Stadio determina l’accettazione del presente Regolamento.
- Per Stadio si intende l’intera struttura e i servizi di pertinenza, comprese le aree riservate esterne e incluse le aree di proprietà, occupate o utilizzate dal club
- Per Club si intende l’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.
- Per Evento si intende ogni partita che ha luogo nello Stadio.
- L’ utilizzazione/acquisto del titolo d’accesso comporta la piena accettazione del regolamento dello Stadio emesso dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
- Il rispetto delle norme del regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo, l’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro elevabile anche dalla società stessa, fatto salvo che l’inadempienza non costituisca più grave reato e fatta salva la possibilità di richiedere la refusione dei danni subiti dalla società.
- Per l’accesso allo stadio è obbligatorio munirsi di regolare titolo d’accesso (abbonamento o biglietto) nominativo e personale per ogni utilizzatore. Il titolo d’accesso dovrà essere conservato integro per tutto il tempo di permanenza nell’impianto. Il personale preposto potrà richiederne l’esibizione in qualsiasi momento. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società al quale è permesso verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.
- Qualunque titolo d’accesso sarà ritirato dagli stewards, dai Funzionari del Club e dalle Forze dell’Ordine nel caso in cui il detto titolo sia detenuto da persona diversa dal titolare, che, utilizzando tale documento tenti di accedere allo Stadio, o venga sorpreso all’interno dello stesso. Colui che ne verrà trovato in possesso sarà identificato e, ricorrendone i presupposti, perseguito a termini di legge. Il titolo sarà custodito dal Club per l’eventuale riconsegna al titolare. La riconsegna del titolo sarà eseguita in favore dell’effettivo titolare solo dietro esibizione e deposito in copia conforme di denuncia alla Pubblica Autorità. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’abbonamento o del titolo valido per il singolo evento-manifestazione, in ottemperanza alle attuali normative fiscali, nonché per ragioni di Ordine Pubblico, non sarà rilasciato duplicato, né titoli equipollenti, né potrà consentirsi l’ingresso, né infine sarà rimborsato il prezzo e nulla potrà essere opposto alla Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
- L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’ingresso indicato sul titolo ed è obbligatorio occupare il posto indicato sul titolo stesso.
- L’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare titoli già emessi in caso di comportamenti non consentiti o scorretti, inoltre si riserva di non emettere titoli d’accesso ad utilizzatori che si siano dimostrati non rispettosi del presente regolamento e abbiano tenuto comportamenti lesivi all’immagine della Società. (atti violenti, discriminazioni razziali o territoriali, danni a persone o cose, ecc..).
- Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato.
- L’utilizzatore del titolo di accesso è responsabile della titolarità e dell’intestazione nominativa dello stesso anche in caso di acquisto o cessione da parte di terzi, ed inoltre è responsabile dell’occupazione del posto assegnato, tenendo conto degli eventuali coinvolgimenti di responsabilità in caso di cessione del posto o occupazione diversa da quella indicata sul titolo di accesso.
- Il personale preposto addetto all’assistenza del pubblico “STEWARD”, durante la manifestazione è da considerarsi “incaricato di pubblico servizio”, pertanto a maggior tutela dello stesso sarà applicabile il codice penale ed in particolare gli articoli che tutelano la figura di pubblico ufficiale.
- Per ragioni di ordine pubblico l’Autorità di pubblica sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’accesso o la permanenza allo stadio anche a soggetti che dispongano di regolare titolo d’accesso. Non è consentito, in nessun caso, l’accesso allo stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza.
- Il Club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a suo fatto e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio e nelle aree limitrofe.
- Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del Club.
- L’utilizzatore/spettatore a semplice richiesta, potrà essere sottoposto da parte degli “STEWARD” a controlli di prevenzione e sicurezza al fine di escludere l’introduzione di sostanze e/o oggetti pericolosi, a mezzo di metal-detector, sistemi tecnologici, attraverso il controllo tattile della persona, degli indumenti ed al controllo a vista dei contenuti di tasche, borse e zainetti, ecc. L’eventuale rifiuto a sottoporsi a tali controlli implica l’allontanamento dall’impianto.
- I seguenti oggetti/sostanze non devono essere introdotti ed impiegati nello Stadio: alcol, veleni e sostanze pericolose, materiale infiammabile e imbrattante, droghe e sostanze psicotrope, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, mezzi di diffusione sonora, razzi e bengala, caschi, armi, oggetti pericolosi, luci laser, fischietti, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, aste e tutti gli oggetti che possono essere usati come arma e/o essere pericolosi per l’incolumità pubblica. Chiunque sarà trovato in possesso di tali materiali avrà l’accesso interdetto o sarà accompagnato all’uscita, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza e fatta salva la possibilità da parte della società di richiedere la refusione dei danni subiti.
- È severamente vietato introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- È vietato introdurre o vendere all’interno dell’impianto sportivo bevande contenute in bottiglie, in lattine, od in bottiglie di vetro o plastica. Tali bevande potranno essere somministrate esclusivamente in bicchieri di plastica.
- L’ingresso dei passeggini che non è da considerarsi consentito a priori è subordinato alla richiesta di autorizzazione da parte degli steward i quali dovranno collocarli in aree dedicate al fine di non creare intralcio per le vie di circolazione e di esodo.
- Tamburi e megafoni verranno autorizzati entro limiti definiti in accordo con il GOS, esclusivamente per determinati settori e solo ed esclusivamente nel rispetto della procedura di autorizzazione prevista che impone la comunicazione preventiva delle persone che introdurranno e saranno responsabili dell’impiego corretto di tali strumenti.
- È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal GOS su richiesta della società sportiva. Nel limite e nei modi stabiliti dalla società sportiva, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita richiesta nel rispetto della procedura stabilita e indicando le proprie generalità complete; analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere, fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della squadra e degli Stati rappresentati in campo. Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara. È comunque vietato esporre materiale che per dimensioni e tipologia possano rappresentare motivi ostativi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica ed ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.
- È fatto divieto di coprire e rendere non visibile gli elementi di promozione pubblicitaria, sia con bandiere e striscioni che fisicamente occupando in modo non consono gli spazi di destinazione per il pubblico.
- È vietata qualsiasi forma di esternazione inneggiante alla violenza ed alla discriminazione razziale o territoriale.
- È vietato accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- È vietato, inoltre, scavalcare strutture di separazione fra settori diversi e terreno gioco, sostare sulle scale di smistamento e lungo i percorsi delle vie di fuga, lanciare qualsiasi tipo di oggetto dagli spalti; è vietato il travisamento; è vietato introdurre animali di qualsiasi tipo, asportare e trattenere qualsiasi elemento a corredo di impianti, strutture e manifestazione, compresi i palloni di gioco se non calciati con volontarietà da giocatori o addetti della società. È vietato, inoltre, qualsiasi tipo di comportamento che possa essere ritenuto lesivo o molesto nei confronti della Società e di terzi. È severamente vietato arrampicarsi sulle strutture dello Stadio.
- L’utilizzatore accetta l’eventuale allontanamento dell’impianto sportivo nel caso di comportamento scorretto, molesto e comunque non conforme ai disposti del presente Regolamento o delle disposizioni impartite dagli Steward.
- L’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. si riserva la possibilità di richiedere la rifusione di eventuali costi sostenuti a seguito di comportamenti che abbiano generato danni a cose o persone ed all’immagine societaria.
- In caso di emergenza: rimanere calmi; seguire le indicazioni del più vicino addetto alla sicurezza; percorrere le vie di fuga indicate dall’addetto alla sicurezza speditamente, ma senza correre ed accalcarsi; favorire il deflusso dei disabili; non percorrere le vie di esodo in senso contrario a quello indicato; avere un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri; scoraggiare comportamenti non conformi all’emergenza e collaborare per quanto possibile affinchè non si sviluppino situazioni di panico. È severamente vietato ostruire i passaggi, le vie di accesso e di uscita, le uscite e gli ingressi, le scale.
- Tutta l’area dell’impianto sportivo, comprese le zone adiacenti, è servita da sistemi di videosorveglianza e da sistemi di videoregistrazione. L’utilizzatore, attraverso l’acquisto del biglietto, prende atto ed autorizza l’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. all’impiego delle immagini per i fini legati al controllo del rispetto del presente regolamento e per gli impieghi previsti dalla normativa.
- La Società si riserva di impiegare il materiale video e fotografico a disposizione anche ai fini di cui ai punti precedenti.
- Non è permesso introdurre nello Stadio (eccetto persone autorizzate) attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti all’evento nello Stadio per le attività di scommesse, per le attività commerciali non preventivamente autorizzate o per qualsiasi altro scopo che sia in violazione del presente Regolamento, salvo espressa autorizzazione o permesso della Lega e dei Club. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di Legge, al Club. L’uso di telefonini è permesso solo per fini personali e privati.
- In caso di mancato rispetto del presente Regolamento, l’accesso all’impianto potrà essere negato o, comunque, potrà determinarsi l’allontanamento dallo stesso; anche in virtù del vigente Codice di Regolamentazione (Gradimento) pubblicato sul sito https://www.atalanta.it.
Riferimenti normativi:
- D. Min. Interno 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni)
- L.13/12/89 n 401 e successive modifiche ed integrazioni)
- D.L. 24/02/03 n. 28 L.conv. n88/2003 integrato dal D.L 17/08/05)
- D.M. 8/8/2007 organizzazione e servizio degli “Steward” …e successive modifiche ed integrazioni)
- D.M. Interno del 28 Luglio 2011 Definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di Polizia affidati agli Steward, …)
- Normativa cogente, disposizioni Ministeriali, dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni Sportive e delle Federazioni Sportive)
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