GEWISS STADIUM - NORME COMPORTAMENTALI E REGOLAMENTO D’USO/ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

Importante: l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio è espressamente soggetta all’implicita accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Nazionale Professionisti FIGC, dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’ingresso nello Stadio determina l’accettazione del presente Regolamento.

  • Per Stadio si intende l’intera struttura e i servizi di pertinenza, comprese le aree riservate esterne e incluse le aree di proprietà, occupate o utilizzate dal club
  • Per Club si intende l’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.
  • Per Evento si intende ogni partita che ha luogo nello Stadio.
  1. L’ utilizzazione/acquisto del titolo d’accesso comporta la piena accettazione del regolamento dello Stadio emesso dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
  2. Il rispetto delle norme del regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo, l’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro elevabile anche dalla società stessa, fatto salvo che l’inadempienza non costituisca più grave reato e fatta salva la possibilità di richiedere la refusione dei danni subiti dalla società.
  3. Per l’accesso allo stadio è obbligatorio munirsi di regolare titolo d’accesso (abbonamento o biglietto) nominativo e personale per ogni utilizzatore. Il titolo d’accesso dovrà essere conservato integro per tutto il tempo di permanenza nell’impianto. Il personale preposto potrà richiederne l’esibizione in qualsiasi momento. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società al quale è permesso verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.
  4. Qualunque titolo d’accesso sarà ritirato dagli stewards, dai Funzionari del Club e dalle Forze dell’Ordine nel caso in cui il detto titolo sia detenuto da persona diversa dal titolare, che, utilizzando tale documento tenti di accedere allo Stadio, o venga sorpreso all’interno dello stesso. Colui che ne verrà trovato in possesso sarà identificato e, ricorrendone i presupposti, perseguito a termini di legge. Il titolo sarà custodito dal Club per l’eventuale riconsegna al titolare. La riconsegna del titolo sarà eseguita in favore dell’effettivo titolare solo dietro esibizione e deposito in copia conforme di denuncia alla Pubblica Autorità. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’abbonamento o del titolo valido per il singolo evento-manifestazione, in ottemperanza alle attuali normative fiscali, nonché per ragioni di Ordine Pubblico, non sarà rilasciato duplicato, né titoli equipollenti, né potrà consentirsi l’ingresso, né infine sarà rimborsato il prezzo e nulla potrà essere opposto alla Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
  5. L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’ingresso indicato sul titolo ed è obbligatorio occupare il posto indicato sul titolo stesso.
  6. L’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare titoli già emessi in caso di comportamenti non consentiti o scorretti, inoltre si riserva di non emettere titoli d’accesso ad utilizzatori che si siano dimostrati non rispettosi del presente regolamento e abbiano tenuto comportamenti lesivi all’immagine della Società. (atti violenti, discriminazioni razziali o territoriali, danni a persone o cose, ecc..).
  7. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato.
  8. L’utilizzatore del titolo di accesso è responsabile della titolarità e dell’intestazione nominativa dello stesso anche in caso di acquisto o cessione da parte di terzi, ed inoltre è responsabile dell’occupazione del posto assegnato, tenendo conto degli eventuali coinvolgimenti di responsabilità in caso di cessione del posto o occupazione diversa da quella indicata sul titolo di accesso.
  9. Il personale preposto addetto all’assistenza del pubblico “STEWARD”, durante la manifestazione è da considerarsi “incaricato di pubblico servizio”, pertanto a maggior tutela dello stesso sarà applicabile il codice penale ed in particolare gli articoli che tutelano la figura di pubblico ufficiale.
  10. Per ragioni di ordine pubblico l’Autorità di pubblica sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’accesso o la permanenza allo stadio anche a soggetti che dispongano di regolare titolo d’accesso. Non è consentito, in nessun caso, l’accesso allo stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza.
  11. Il Club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a suo fatto e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio e nelle aree limitrofe.
  12. Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del Club.
  13. L’utilizzatore/spettatore a semplice richiesta, potrà essere sottoposto da parte degli “STEWARD” a controlli di prevenzione e sicurezza al fine di escludere l’introduzione di sostanze e/o oggetti pericolosi, a mezzo di metal-detector, sistemi tecnologici, attraverso il controllo tattile della persona, degli indumenti ed al controllo a vista dei contenuti di tasche, borse e zainetti, ecc. L’eventuale rifiuto a sottoporsi a tali controlli implica l’allontanamento dall’impianto.
  14. I seguenti oggetti/sostanze non devono essere introdotti ed impiegati nello Stadio: alcol, veleni e sostanze pericolose, materiale infiammabile e imbrattante, droghe e sostanze psicotrope, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, mezzi di diffusione sonora, razzi e bengala, caschi, armi, oggetti pericolosi, luci laser, fischietti, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, aste e tutti gli oggetti che possono essere usati come arma e/o essere pericolosi per l’incolumità pubblica. Chiunque sarà trovato in possesso di tali materiali avrà l’accesso interdetto o sarà accompagnato all’uscita, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza e fatta salva la possibilità da parte della società di richiedere la refusione dei danni subiti.
  15. È severamente vietato introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
  16. È vietato introdurre o vendere all’interno dell’impianto sportivo bevande contenute in bottiglie, in lattine, od in bottiglie di vetro o plastica. Tali bevande potranno essere somministrate esclusivamente in bicchieri di plastica.
  17. L’ingresso dei passeggini che non è da considerarsi consentito a priori è subordinato alla richiesta di autorizzazione da parte degli steward i quali dovranno collocarli in aree dedicate al fine di non creare intralcio per le vie di circolazione e di esodo.
  18. Tamburi e megafoni verranno autorizzati entro limiti definiti in accordo con il GOS, esclusivamente per determinati settori e solo ed esclusivamente nel rispetto della procedura di autorizzazione prevista che impone la comunicazione preventiva delle persone che introdurranno e saranno responsabili dell’impiego corretto di tali strumenti.
  19. È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal GOS su richiesta della società sportiva. Nel limite e nei modi stabiliti dalla società sportiva, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita richiesta nel rispetto della procedura stabilita e indicando le proprie generalità complete; analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere, fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della squadra e degli Stati rappresentati in campo. Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara. È comunque vietato esporre materiale che per dimensioni e tipologia possano rappresentare motivi ostativi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica ed ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.
  20. È fatto divieto di coprire e rendere non visibile gli elementi di promozione pubblicitaria, sia con bandiere e striscioni che fisicamente occupando in modo non consono gli spazi di destinazione per il pubblico.
  21. È vietata qualsiasi forma di esternazione inneggiante alla violenza ed alla discriminazione razziale o territoriale.
  22. È vietato accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  23. È vietato, inoltre, scavalcare strutture di separazione fra settori diversi e terreno gioco, sostare sulle scale di smistamento e lungo i percorsi delle vie di fuga, lanciare qualsiasi tipo di oggetto dagli spalti; è vietato il travisamento; è vietato introdurre animali di qualsiasi tipo, asportare e trattenere qualsiasi elemento a corredo di impianti, strutture e manifestazione, compresi i palloni di gioco se non calciati con volontarietà da giocatori o addetti della società. È vietato, inoltre, qualsiasi tipo di comportamento che possa essere ritenuto lesivo o molesto nei confronti della Società e di terzi. È severamente vietato arrampicarsi sulle strutture dello Stadio.
  24. L’utilizzatore accetta l’eventuale allontanamento dell’impianto sportivo nel caso di comportamento scorretto, molesto e comunque non conforme ai disposti del presente Regolamento o delle disposizioni impartite dagli Steward.
  25. L’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. si riserva la possibilità di richiedere la rifusione di eventuali costi sostenuti a seguito di comportamenti che abbiano generato danni a cose o persone ed all’immagine societaria.
  26. In caso di emergenza: rimanere calmi; seguire le indicazioni del più vicino addetto alla sicurezza; percorrere le vie di fuga  indicate dall’addetto alla sicurezza speditamente, ma senza correre ed accalcarsi; favorire il deflusso dei disabili; non percorrere le vie di esodo in senso contrario a quello indicato; avere un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri; scoraggiare comportamenti non conformi all’emergenza e collaborare per quanto possibile affinchè non si sviluppino situazioni di panico. È severamente vietato ostruire i passaggi, le vie di accesso e di uscita, le uscite e gli ingressi, le scale.
  27. Tutta l’area dell’impianto sportivo, comprese le zone adiacenti, è servita da sistemi di videosorveglianza e da sistemi di videoregistrazione. L’utilizzatore, attraverso l’acquisto del biglietto, prende atto ed autorizza l’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. all’impiego delle immagini per i fini legati al controllo del rispetto del presente regolamento e per gli impieghi previsti dalla normativa.
  28. La Società si riserva di impiegare il materiale video e fotografico a disposizione anche ai fini di cui ai punti precedenti.
  29. Non è permesso introdurre nello Stadio (eccetto persone autorizzate) attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti all’evento nello Stadio per le attività di scommesse, per le attività commerciali non preventivamente autorizzate o per qualsiasi altro scopo che sia in violazione del presente Regolamento, salvo espressa autorizzazione o permesso della Lega e dei Club. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di Legge, al Club. L’uso di telefonini è permesso solo per fini personali e privati.
  30. In caso di mancato rispetto del presente Regolamento, l’accesso all’impianto potrà essere negato o, comunque, potrà determinarsi l’allontanamento dallo stesso; anche in virtù del vigente Codice di Regolamentazione (Gradimento) pubblicato sul sito https://www.atalanta.it.

Riferimenti normativi:

  • D. Min. Interno 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni)
  • L.13/12/89 n 401 e successive modifiche ed integrazioni)
  • D.L. 24/02/03 n. 28 L.conv. n88/2003 integrato dal D.L 17/08/05)
  • D.M. 8/8/2007 organizzazione e servizio degli “Steward” …e successive modifiche ed integrazioni)
  • D.M. Interno del 28 Luglio 2011 Definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di Polizia affidati agli Steward, …)
  • Normativa cogente, disposizioni Ministeriali, dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni Sportive e delle Federazioni Sportive)

Per informazioni

info@atalanta.it

GIO 02 MAG

Europa League 21:00
Stade Orange Vélodrome | Marseille
Olympique Marseille
Atalanta

LUN 06 MAG

Serie A 18:00
Stadio Arechi | Salerno
Salernitana
Atalanta

GIO 09 MAG

Europa League 21:00
Gewiss Stadium | Bergamo
Atalanta
Olympique Marseille

DOM 12 MAG

Serie A 00:00
Gewiss Stadium | Bergamo
Atalanta
Roma

DOM 19 MAG

Serie A 00:00
Stadio Comunale Via del Mare | Lecce
Lecce
Atalanta

DOM 26 MAG

Serie A 00:00
Gewiss Stadium | Bergamo
Atalanta
Torino